Statuto

emanato con Decreto Rettorale  n. 2309/2013

Classe di Scienze Sociali istituita a partire dall'a.a. 2014/15 dal D.R. n.1313 del 19/05/2014

  TITOLO I Principi generali

Art.1

(Carattere e finalità della SGSS)

 

La Scuola Galileiana di Studi Superiori (nel seguito SGSS) è una struttura  didattica e scientifica speciale dell’Università di Padova (nel seguito Università), dotata di autonomia didattica, scientifica, gestionale e organizzativa, istituita ai sensi dell’art. 39 comma 3 dello Statuto di Ateneo. La SGSS si ispira ai principi fondamentali dello Statuto di Ateneo, ed è disciplinata da propri ordinamenti approvati dal Senato Accademico. La SGSS si pone quindi l'obiettivo di perseguire l'eccellenza nella formazione e nella ricerca, con la piena e consapevole collaborazione di allievi  motivati e impegnati per la realizzazione di un programma accademico innovativo e competitivo. 

All’interno della SGSS sono presenti le due classi di Scienze Morali e di Scienze Naturali. Eventuali nuove classi in cui si può articolare l’attività della SGSS potranno essere deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo della SGSS, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, e istituite con decreto del Rettore. 

La SGSS svolge attività didattica aggiuntiva, comprendente insegnamenti, seminari e attività tutoriali, per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università. 

L’ammissione alla SGSS avviene tramite selezione pubblica alla quale possono partecipare, senza alcuna distinzione, gli studenti interessati all’attività delle Classi della SGSS, che intendono iscriversi all’Università. 

La SGSS sviluppa la ricerca scientifica nelle strutture e nei laboratori dell’Università e può stipulare accordi, convenzioni e contratti di ricerca con strutture dell’Università, con enti pubblici e privati e con singoli studiosi. 

La ricerca condotta dalla SGSS non ha carattere di segretezza. I risultati sono oggetto di pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dall’Università per la proprietà intellettuale. 

La SGSS promuove e organizza ogni attività culturale e di formazione intesa al migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

 

Art. 2

(Cooperazione internazionale)

 

La SGSS promuove la cooperazione internazionale, favorendo la mobilità di studenti e docenti, con particolare riguardo agli Stati membri dell’Unione europea.

 

Art. 3

(Personale)

 

La SGSS si avvale di professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico e amministrativo dell’Università.

 

La SGSS inoltre può:

a) stipulare accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

b) affidare incarichi di docenza a professori dell’Ateneo o di altri atenei italiani o stranieri, o ad esperti nelle materie di interesse della SGSS, in conformità alla normativa dell’Ateneo;

c) stipulare contratti di diritto privato con studiosi o professionisti italiani o stranieri di chiara fama;

d) avvalersi di personale a tempo determinato o affidare incarichi a personale esterno sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 4

 (Attività tecnica e amministrativa)

 

I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell’Università impiegato nella SGSS. 

La gestione amministrativa della SGSS è affidata all’amministrazione centrale dell’Università.

  TITOLO II Organi di governo della Scuola

Art. 5

(Organi)

 

Sono organi di governo della SGSS:

a) il Direttore;

b) il Vicedirettore;

c) il Consiglio Direttivo.

 

Art. 6

(Il Direttore e il Vicedirettore)

 

Il Direttore:

a) rappresenta la SGSS;

b) ha la conduzione scientifica, didattica, gestionale e organizzativa della SGSS avvalendosi della collaborazione del vice-Direttore e dei coordinatori delle classi;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) stipula le convenzioni e i contratti di propria competenza;

e) adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli per la ratifica nella prima adunanza successiva;

f) assicura l’osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori, per la parte del loro impegno nella SGSS ad essi delegata dai rispettivi Dipartimenti di appartenenza;

g) predispone, in collaborazione con il responsabile amministrativo,sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, le linee generali del programma pluriennale di sviluppo, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale, che sottopone al Consiglio Direttivo;

h) assicura l’informazione, interna ed esterna, sulle attività della SGSS, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

i) approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori;

l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dallo Statuto dell’Università, dal presente Statuto e dal Regolamento generale e didattico della SGSS.

 

Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università, su designazione del Senato Accademico, tra i professori di ruolo di prima fascia dell’Università, con regime di impegno a tempo pieno. 

Il Direttore dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio. 

Il Vicedirettore è nominato dal Rettore dell’Università, su designazione del Senato Accademico, tra i professori di ruolo dell’Università con regime di impegno a tempo pieno. Egli deve appartenere ad ambito scientifico-culturale diverso da quello del Direttore.

Il Vicedirettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio. 

Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

Art.7

(Il Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione della SGSS. 

Esso:

a)approva la conduzione scientifica, didattica e organizzativa della SGSS, in particolare  l’ammissione degli allievi agli anni successivi, su proposta del Direttore;

b)delibera sui programmi pluriennali di sviluppo proposti all’Università e sulle iniziative formative e culturali della SGSS;

c) approva tutti gli atti e i documenti previsti per la gestione contabile della SGSS così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) definisce periodicamente, ai fini dell’azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) delibera nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione dell’Università sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;

f) delibera sull’affidamento di attività di cui all’art. 3 e sul relativo trattamento economico, sulla base di quanto disposto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; procede ad accordi con i Direttori dei Dipartimenti per quanto attiene alle attività di docenti dell’Università stessa presso la SGSS, anche al fine di definire compiti istituzionali ad essa dedicati sulla base di quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo;

g) destina le risorse alle Classi della SGSS, le coordina e vigila sul loro funzionamento;

h) esercita, nell’ambito dell’autonomia della SGSS, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, dal presente Statuto e dal Regolamento generale e didattico della SGSS;

i) entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo approva le linee generali del programma pluriennale, il piano delle attività per l’anno successivo e le proposte conseguenti predisposti dal Direttore.

 

E’ convocato dal Direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

Art. 8

(Composizione del Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Direttore della SGSS, che lo presiede;

b) dal Rettore dell’Università o da un suo delegato;

c) dal Vicedirettore della SGSS;

d) dai Coordinatori delle Classi della SGSS;

e) da otto docenti, designati dal Senato Accademico;

f) da un rappresentante degli allievi per ciascuna classe della SGSS;

g) dal responsabile della segreteria amministrativa della SGSS. 

Le elezioni dei rappresentanti degli allievi avvengono al loro interno a scrutinio segreto. 

La mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validità dell’organo. 

Ai fini della validità delle riunioni e delle deliberazioni dell’organo incompleto devono comunque essere rispettati i quorum previsti in questi casi dallo Statuto di Ateneo. 

I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni due anni in base al regolamento interno dell’assemblea degli studenti. 

I rappresentanti che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.

 

Il Consiglio Direttivo è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un triennio accademico. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati solo per un ulteriore triennio accademico. 

Tutti i consiglieri non elettivi rimangono in carica fino all’avvenuta costituzione del nuovo Consiglio. 

Per essere designati nel Consiglio Direttivo i docenti di cui al punto (e) devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di designazione. 

Vicepresidente del Consiglio Direttivo è il Vicedirettore della SGSS. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal responsabile della segreteria amministrativa della SGSS.

  TITOLO III Attività e strutture didattiche e scientifiche

Art. 9

(Strutture della SGSS)

 

Le attività didattiche e scientifiche della SGSS sono organizzate, coordinate e gestite dalle Classi della SGSS che si avvalgono delle Biblioteche, del Centro Servizi Informatici, del Centro Linguistico e di ogni altra struttura dell’Università. 

Fanno parte di ciascuna Classe i docenti che operano nella SGSS nei rispettivi ambiti disciplinari. 

L’attività didattica e scientifica di ciascuna classe è coordinata da un docente coordinatore, che rappresenta la classe e si avvale nello svolgimento della sua attività del parere degli altri organi di governo della SGSS.

 

Il Coordinatore della Classe, inoltre, provvede:

a) all’approvazione dei piani di studio;

b) all’approvazione delle richieste degli allievi di sospensione dell’attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della SGSS.

 

Il Coordinatore è nominato dal Direttore della SGSS, su designazione del Senato Accademico, tra i professori dell’Università di discipline rilevanti per la Classe, che siano di prima fascia e con opzione di impiego a tempo pieno. 

Dura in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato per non più di un triennio consecutivo.      

La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore o di Vicedirettore. 

In caso di assenza o impedimento il Coordinatore è sostituito dal professore di prima fascia della Classe più anziano in ruolo.

 

Art.10

(Corsi interni e diploma galileiano)

 

I curricula degli allievi hanno la stessa durata dei curricula dei corrispondenti corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università. 

I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti curriculari, ai quali si affiancano:

a) insegnamenti interni;

b) seminari specifici;

c) lettorati di lingue straniere;

d) esercitazioni di laboratorio

per un ammontare medio di almeno 70 ore annue di didattica integrativa, equivalenti a almeno 48 CFU nel quinquennio. 

Gli insegnamenti per i corsi di ciascuna Classe vengono deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze della SGSS. 

Entro un anno dal conseguimento della laurea magistrale, lo studente sostiene un esame finale su una tesi scritta, valutata 12 CFU, di argomento diverso da quello della tesi magistrale, superato il quale viene rilasciato un diploma galileiano attestante l’ammontare complessivo dei CFU conseguiti.  

 

Art. 11

(Finanziamenti della Scuola)

 

Per il perseguimento dei fini istituzionali della SGSS si provvederà con appositi trasferimenti ministeriali o con finanziamenti provenienti dall’Ateneo, da enti esterni pubblici o privati.

 

Art.12

(Norma finale)

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia al Regolamento generale e didattico della SGSS che sarà emanato dal Rettore con atto successivo.