Regolamento

emanato con Decreto Rettorale  n. 1977/2023

  TITOLO I Allieve e Allievi

Art. 1

(Posti della Scuola Galileiana)

 

Il Consiglio Direttivo sottopone al Senato Accademico, tenendo conto delle risorse disponibili, il numero dei posti della Scuola Galileiana con la relativa ripartizione per Classi, riferiti all’anno accademico successivo, e approva i bandi di ammissione entro il mese di giugno di ogni anno.

 

Art. 2

(Accesso alla Scuola Galileiana)

 

I posti di Allieva e Allievo (d’ora in avanti i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi)vengono attribuiti mediante selezione per esami. La selezione è aperta alle cittadine e ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.

 

Il Direttore con proprio provvedimento emana i bandi di ammissione, che sono pubblicati all’Albo dell’Università di Padova.

 

L’accesso al percorso quinquennale galileiano è possibile se in possesso dei titoli che danno diritto all’immatricolazione nei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’Università di Padova. L’accesso al percorso magistrale galileiano è possibile se in possesso dei titoli che danno diritto all’immatricolazione nei corsi di laurea magistrale o all’iscrizione al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Padova.

 

In ogni caso, non può essere ammesso alla selezione chi al 1 gennaio dell’anno solare di pubblicazione del bando abbia compiuto:

- ventidue anni di età, per l’ammissione al percorso quinquennale;

- venticinque anni di età, per l’ammissione al percorso magistrale.

 

 

Art. 3

(Prove di selezione per l’ammissione alla Scuola Galileiana)

 

Le prove di selezione per l’accesso ai posti del percorso quinquennale e di quello magistrale vengono definite e disciplinate dal Consiglio Direttivo nei bandi di cui all’art. 1. Nei bandi devono in ogni caso essere indicati i requisiti di ammissione, i criteri e le soglie per il superamento delle prove.

 

Le Commissioni giudicatrici e i loro Presidenti sono nominati ogni anno dal Direttore. Ciascuna Commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra professori e ricercatori dell’Università di Padova o di altre università e cultori delle relative aree disciplinari.

 

Le Commissioni giudicatrici possono articolarsi in sottocommissioni. L’ammissione alle prove orali e le gradua­torie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.

 

Il Presidente di Commissione può ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni alla Commissione da lui nominati.

 

Sulla base del punteggio ottenuto nelle prove le Commissioni formano le graduatorie dei candidati per ordine di merito.

 

Art. 4

(Nomina dei vincitori)

 

Il Direttore approva le graduatorie delle selezioni di cui all’art. 3 e nomina i vincitori.

 

I vincitori devono presentare i documenti richiesti nel bando di ammissione, entro il termine ivi prescritto. In caso di rinuncia o di decadenza, il posto resosi libero è attribuito al candidato che segue immediatamente nell’ordine della graduatoria degli idonei.

 

I vincitori della selezione di ammissione al percorso quinquennale devono comprovare l’iscrizione al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, mentre i vincitori della selezione di ammissione al percorso magistrale devono comprovare l’iscrizione al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale o al quarto anno di uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Padova.

 

 

Art. 5

(Allievi stranieri, uditori non galileiani)

 

Possono essere ammessi alla Scuola Galileiana anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

 

Studenti, laureati di università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del Coordinatore della Classe, gli insegnamenti della Scuola Galileiana, pur non essendone Allievi.

 

Art. 6

(Obblighi didattici degli Allievi)

 

La Scuola Galileiana impartisce nel corso quinquennale almeno 360 ore di didattica interna frontale, equivalenti a 48 CFU.

 

Gli Allievi devono seguire sia gli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale a cui sono iscritti, sia quelli previsti dall’offerta didattica interna della Scuola Galileiana.

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Allievi sottopongono all’approvazione del Direttore e del Coordinatore della Classe di appartenenza un piano di studi individuale indicando gli insegnamenti che intendono sostenere nell’anno accademico corrente.

 

Gli Allievi iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che alla fine dei cinque anni abbiano ottemperato ai doveri di cui al presente regolamento, possono presentare, con la supervisione e approvazione del Coordinatore della Classe di appartenenza, un piano di studi mirato per il sesto anno opzionale. Tale piano di studi dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo per l’approvazione finale.

 

L’ottemperamento degli obblighi previsti dal corso di studi curricolare e di quelli specifici del piano di studi galileiano è verificato annualmente ed è condizione per l’ammissione all’anno successivo. Gli obblighi previsti dal corso di studi curricolare devono essere ottemperati entro la data indicata dal relativo ordinamento; quelli specifici del percorso galileiano entro il 31 ottobre di ciascun anno. 

 

Gli Allievi devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e mantenere una media ponderata di almeno 27 su 30 sia negli esami interni sia in quelli curricolari del corso di studio cui sono iscritti. Ai fini della media le lodi non vengono computate.

 

Gli esami sostenuti fuori piano, in riferimento sia alla didattica interna sia curricolare, non contribuiscono a formare la media generale, in essi tuttavia non potrà essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30.

 

Gli esami anticipati contribuiscono a formare la media generale solo a partire dall’anno in cui sono previsti dall’ordinamento interno e curricolare.

 

Gli Allievi hanno inoltre l’obbligo di ottenere la certificazione della conoscenza di una lingua straniera secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 15.

 

 

Art. 7

(Titoli galileiani)

 

I titoli galileiani sono: il diploma galileiano e l’attestato galileiano di II livello.

 

Gli Allievi che accedono al percorso quinquennale conseguono il diploma galileiano, equiparato agli effetti di legge al Master di II livello, con il superamento dell’esame di cui all’art. 17, corrispondente a 12 CFU, e dopo aver adempiuto agli obblighi didattici previsti dall’art. 6, nella misura di 48 CFU. Possono essere ammessi all’esame di diploma galileiano anche gli Allievi che abbiano svolto una parte del percorso in altra Scuola Superiore di Ateneo, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo.

 

Gli Allievi che accedono al percorso magistrale conseguono l’attestato galileiano di II livello, con l’adempimento degli obblighi didattici previsti dall’art. 6 nella misura di 16 CFU e con il superamento di una prova finale, corrispondente a 8 CFU, secondo le modalità indicate dall’art. 16.

 

 

 

 

Art. 8

                                              (Diritti degli Allievi)

 

Gli Allievi galileiani usufruiscono dell’alloggio e del vitto gratuiti presso le residenze e le mense universitarie, secondo i relativi regolamenti in vigore, durante tutto l’anno accademico, esclusi i periodi di vacanza, il mese di agosto ed eventuali ulteriori periodi che saranno preventivamente comunicati e motivati, e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 9

(Attività autogestite e assemblea degli Allievi)

 

La Scuola Galileiana favorisce le attività formative autogestite degli Allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero anche attraverso apposite forme di organizzazione rappresentative degli Allievi secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e disciplinate in apposito regolamento.

 

L’Assemblea degli Allievi della Scuola Galileiana si riunisce e funziona in base a quanto stabilito dal suo regolamento interno, che dovrà essere comunicato per l’approvazione al Consiglio Direttivo.

  TITOLO II COORDINATORI DELLE CLASSI – PERSONALE DOCENTE – CALENDARIO ACCADEMICO

Art. 10

(Coordinatori delle Classi)

 

I Coordinatori delle Classi della Scuola Galileiana sovrintendono all’attività dei docenti e dei tutori impegnati nella Scuola Galileiana e agli obblighi didattici degli Allievi conformemente a quanto indicato nell’art. 9 dello Statuto.

 

Art. 11

(Personale Docente e Tutori)

 

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Coordinatore della Classe, può assegnare, tramite affidamento, un corso a un docente dell’Università di Padova o di altra università italiana oppure, per contratto, a un qualsiasi studioso italiano o straniero.

 

Per i docenti dell’Università di Padova l’affidamento di un corso interno è subordinato all’autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che specifica anche se l’attività rientra nel carico didattico istituzionale.

 

Ognidocente della Scuola Galileianapuò invitare professori, ricercatori dell’Università di Padova o di altre università e studiosi esterni a tenere durante l’o­rario ufficiale dell’insegnamento, o in ore aggiuntive, lezioni su temi perti­nenti all’oggetto dell’insegnamento.

 

Il Consiglio Direttivo può assegnare un incarico di Tutorato galileiano a professori o ricercatori dell’Università di Padova, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, o a uno studioso italiano o straniero.

 

Docenti e tutori galileiani seguono le attività che gli Allievi conducono, comprese quelle finalizzate alla prepara­zione della tesi di laurea, della tesi galileiana e dell’elaborato previsto per il conseguimento dell’attestato galileiano di II livello.

 

 

Art. 12

(Calendario accademico)

 

L’inizio e la fine dell’anno accademico galileiano coincidono con l’inizio e la fine dell’anno accademico dell’Università di Padova.

  TITOLO III DOVERI DEGLI ALLIEVI

Art. 13

(Obblighi generali degli Allievi)

 

 

Gli Allievi sono tenuti a osservare lo Statuto della Scuola Galileiana e il presente regolamento, oltre al complesso delle norme dell’Università di Padova.

 

Art. 14

(Esami interni)

 

Gli Allievi sono tenuti a seguire le lezioni, le esercitazioni e i labora­tori previsti dal proprio piano di studi galileiano.

 

L’accertamento dei risultati conseguiti dagli Allievi nell’ambito dei singoli insegnamenti interni può avvenire con un esame finale, ovvero durante lo svolgimento delle lezioni, sulla base di relazioni su temi concor­dati, discusse collegialmente. Nella valutazione complessiva si tiene conto anche del contributo che gli Allievi hanno dato alla discussione.

Gli Allievi possono sostenere gli esami interni se hanno assistito ad almeno il 70% delle lezioni; nel caso prevedano di perdere un numero maggiore di lezioni per soggiorni di studio fuori sede durante l’anno accademico, devono presentare un piano di studi specifico, a completamento di quello ordinario galileiano.

 

L’effettiva frequenza delle lezioni è rilevata dal docente titolare dell’insegnamento interno.

 

 

Art. 15

(Lingue straniere)

 

La lingua inglese è ritenuta lingua principale. Su richiesta dell’Allievo, il Coordinatore della Classe di appartenenza può autorizzare il cambio della lingua principale dall’inglese al francese, o al tedesco o allo spagnolo. Il conseguimento del livello B2 nelle abilità produttive e del livello C1 nelle abilità ricettive è condizione obbligatoria per l’accesso al 5° anno del percorso quinquennale o per l’accesso alla prova finale del percorso magistrale.

Laddove la lingua principale fosse diversa dall’inglese, rimane comunque obbligatorio conseguire in inglese il livello B1 nelle abilità produttive e B2 nelle abilità ricettive entro gli stessi termini stabiliti per la lingua principale.

 

Il raggiungimento dei livelli di competenza linguistica è certificato dal Centro Linguistico di Ateneo.

 

La Scuola Galileiana fornisce gli strumenti per l’apprendimento della lingua inglese e delle altre lingue di cui ai commi precedenti.

 

Art. 16

(Prova finale per il rilascio dell’attestato di II livello)

 

La prova finale per il conseguimento dell’attestato galileiano di II livello consiste nella discussione pubblica di un elaborato scritto, proposto dall’Allievo e preventivamente approvato dal Coordinatore della Classe di appartenenza, di fronte a una Commissione nominata secondo le modalità indicate nell’ultimo comma. Nella stesura dell’elaborato l’Allievo è seguito da un relatore interno o esterno alla Scuola Galileiana; il titolo e l’argomento dell’elaborato e il relatore sono approvati dal Coordinatore della Classe di appartenenza.

 

La prova per il conseguimento dell’attestato galileiano di II livello deve essere sostenuta solo dopo il conseguimento del diploma di laurea magistrale ed entro un anno solare dal regolare completamento degli obblighi didattici galileiani previsti nel percorso magistrale.

 

Le Commissioni previste dal presente articolo sono nominate dal Direttore e ne possono far parte, oltre al Coordinatore della Classe di afferenza e al relatore esterno, docenti e ricercatori dell’Università di Padova o di altre università o enti di ricerca italiani o stranieri.

 

Art. 17

(Esame di diploma galileiano)

 

L’esame di diploma galileiano consiste nella discussione pubblica di fronte a una Commissione di un elaborato scritto, denominato tesi galileiana, su un tema di interesse scientifico diverso da quello della tesi magistrale, proposto dall’Allievo e preventivamente approvato dal Coordinatore della Classe di appartenenza.

 

Nella stesura della tesi galileiana l’Allievo è seguito da un relatore interno o esterno alla Scuola Galileiana; il titolo e l’argomento della tesi e il relatore sono approvati dal Coordinatore della Classe di appartenenza.

 

La Commissione per l’esame di diploma galileiano è nominata dal Direttore e ne possono far parte, oltre al coordinatore della Classe di afferenza e al relatore della tesi galileiana, docenti e ricercatori dell’Università di Padova o di altre università o enti di ricerca italiani o stranieri.

 

Per la valutazione dell’esame la Commissione dispone di un punteggio complessivo di punti 100, di cui fino a 80 sono riferiti alla carriera galileiana e fino a 25 alla qualità ed esposizione della tesi. La commissione all’unanimità può attribuire la distinzione della lode.

 

L’esame di diploma galileiano deve essere sostenuto dopo il conseguimento del diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ed entro un anno solare dal completamento degli obblighi didattici galileiani previsti dal percorso quinquennale.

 

 

Art. 18

(Attività di studio e ricerca)

 

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la partecipazione degli Allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola Galileiana.

Gli Allievi devono indicare in opportuna evidenza la loro appartenenza alla "Scuola Galileiana di Studi Superiori, Università degli Studi Padova" in tutte le pubblicazioni di carattere accademico o scientifico di cui sono autori o coautori.

 

Art. 19

 (Sospensione dell’attività didattica e della vita comunitaria)

 

Per motivate ragioni il Direttore può autorizzare l’Allievo a differimenti o sospensioni dell’attività didattica per non più di una volta e fino a un anno.

 

Chi si trovi nello stato previsto dal precedente comma, non usufruisce dei diritti di cui all’art. 8 né dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 20

(Incompatibilità)

 

Gli Allievi non possono assumere impegni che siano incompatibili con i loro doveri galileiani.

 

Art. 21

(Disciplina)

 

I rapporti degli Allievi tra loro e con il personale della Scuola Galileiana sono improntati al reciproco rispetto.

 

Gli Allievi che pongono in essere comportamenti non conformi alle regole della Scuola Galileiana possono essere sanzionati, sentiti gli interessati e il Coordinatore della Classe di appartenenza:

 

a)   con l’ammonizione pronunciata dal Direttore;

b)   con l’ammonizione pronunciata dal Consiglio Direttivo;

c)    con l’allontanamento dalla Scuola Galileiana per tempo determinato;

d)   con l’espulsione dalla Scuola Galileiana.

 

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono disposte dal Direttore su deliberazione del Consiglio Direttivo. In casi di particolare gravità ed urgenza il Direttore può, di sua auto­rità, allontanare dalla Scuola Galileiana un Allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio Direttivo.

 

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola Galileiana di minorenni, la Dire­zione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

 

Art. 22

(Obbligo di residenza)

 

Durante l’anno accademico, salvi i fine settimana e i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico, gli Allievi hanno l’obbligo di risiedere nelle residenze della Scuola Galileiana e frequentano le mense gestite dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

 

Agli Allievi può essere concesso dal Direttore, per motivate ragioni, di risiedere fuori dalle residenze della Scuola Galileiana; essi sono comunque tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all’atti­vità di studio e di ricerca all’interno delle strutture della Scuola Galileiana medesima.

 

Art. 23

(Assenze)

 

  Le assenze dalla residenza tra le 24 e le 72 ore vanno comunicate per iscritto a cura dell’Allievo al Direttore, al Coordinatore della Classe di appartenenza e alla Segreteria della Scuola Galileiana. Nella comunicazione devono essere anche specificate le attività didattiche interne che non verranno seguite a causa dell'assenza.


 Le assenze dalla residenza superiori alle 72 ore devono essere autorizzate dal Direttore su richiesta scritta adeguatamente motivata, inviata per conoscenza anche alla Segreteria della Scuola Galileiana e al Coordinatore della Classe di appartenenza. Nella richiesta devono essere specificate anche le attività didattiche interne che non verranno seguite a causa dell'assenza.

       

Dopo essersi consultato con il Coordinatore della Classe di appartenenza, il Direttore comunica all’interessato, entro 5 giorni, parere positivo o negativo, previa verifica della compatibilità dei periodi di assenza con gli obblighi didattici previsti dal presente regolamento.

 

Art. 24

(Disciplina delle residenze e divieti)

 

 Gli Allievi sono tenuti a rispettare le norme previste dai regolamenti vigenti nelle residenze e nelle mense utilizzate dalla Scuola Galileiana.

 

È vietato tenere con sé o nella camera materiale che possa costituire pericolo, portare nocumento alle persone o recare danno ai locali, agli impianti e agli arredi della Scuola Galileiana.

 

Nei locali della Scuola Galileiana la condotta di ogni Allievo deve essere tale da non creare disturbo o disagio.

 

  TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

(Rapporti con l’esterno)

 

La Scuola Galileiana, in collaborazione con le università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario.

 

La Scuola Galileiana stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

 

Art. 26

(Entrata in vigore)

 

Il presente regolamento entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell’Università, previa deliberazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e successiva approvazione del Senato Accademico dell’Università di Padova.

 

Art. 27

(Modifiche)

 

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e approvate secondo le modalità di cui al precedente art. 26.

 

Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell’anno accademico successivo alla data di approvazione delle stesse, fatte salve diverse disposizioni del Consiglio Direttivo.